Lo statuto, 30 Novembre 2013

Art.1) E’ corrente in Laveno Mombello, frazione Cerro, provincia di Varese (VA), una libera associazione sportiva dilettantistica, apolitica e senza scopi di lucro, con la denominazione “Cerro Sportiva Associazione Dilettantistica ASD”, che è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti. L’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali.

Art.2) L’associazione ha durata illimitata. 1 colori sociali sono bianco-nero.

Art.3) Oggetto e scopo della Associazione è la promozione e attuazione delle attività di carattere sportivo inerenti gli sport d’acqua e specialmente il canottaggio e la canoa, sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e amatoriali.

L’associazione per l’attuazione degli scopi sociali promuove e organizza le attività sportive dilettantistiche del canottaggio e della canoa, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle suddette discipline sportive; il tutto sia con finalità di educazione fisica e di formazione morale, sia con finalità agonistiche e amatoriali.

Art.4) Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote degli associati, dai contributi, da eventuali entrate occasionali od accidentali derivanti da manifestazioni o da gestioni interne;
b) da beni di proprietà dell’associazione;
c) da eventuali erogazioni da parte di persone fisiche ed Enti, donazioni e lasciti.

I proventi dell’Associazione, non avendo la stessa fini di lucro, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

Art.5) L’esercizio finanziario e l’anno sociale decorrono dal 1° gennaio e si concludono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’esercizio successivo.

Il bilancio sarà sottoposto all’assemblea dei soci.

Art.6) Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto l’8° anno di età e gli Enti. Essi si dividono in vitalizi, effettivi e allievi.

La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente che la porterà al primo Consiglio successivo. I soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo con insindacabile giudizio.

I minorenni devono presentare domanda scritta firmata da chi esercita la patria potestà e sono ammessi come allievi, essi possono assistere alle assemblee, ma non hanno diritto di voto se non divenuti maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo tiene aggiornato il libro soci con l’indicazione dei regolari versamenti della quota annua.

Art.7) Tutti i soci debbono versare la quota annua, nella diversa misura che verrà fissata dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie ed età, entro la fine di ciascun anno sociale, salvo dimissioni da presentarsi con raccomandata entro il 30 novembre di ogni anno.

Art.8) La qualità di socio si perde per decesso, per morosità, per esclusione da parte del Consiglio Direttivo con decisione motivata, sentito il Collegio dei Probiviri, contro cui è ammesso ricorso all’Assemblea.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Art.9) I soci hanno l’obbligo di osservare le norme dello statuto, del Coni, delle Federazioni Sportive di appartenenza dell’Associazione e di uniformarsi alle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. I soci che svolgono attività sportiva devono uniformarsi alle direttive della direzione sportiva.

Art.10) Sono Organi dell’Associazione:

L’Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Probiviri

L’assemblea come massimo organo deliberante nomina i Consiglieri in numero di cinque, massimo sette, che compongono il Consiglio Direttivo e che al loro interno designano il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo, il Tesoriere, e due Revisori.

I Revisori restano in carica due anni e sono rieleggibili alla loro scadenza.

Art.11) I Consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili, in caso di venir meno di un Consigliere subentra il primo degli esclusi nella votazione dell’assemblea sociale. Venendo a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, i Consiglieri rimasti dovranno provvedere alla convocazione dell’assemblea per la sostituzione i membri mancanti che resteranno in carica sino al termine del mandato di quelli rimasti in carica.

I Consiglieri avranno diritto solo al rimborso delle spese vive sostenute per l’Associazione giustificate ed autorizzate dal Consiglio.

I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.
Art.12) Il Collegio dei Probiviri si compone di un minimo di 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci: instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un socio, le procedure a carico dei Soci che commettono azioni che costituiscano ostacolo al buon andamento dell’Associazione, o che, in genere, contravvengano alle norme dello Statuto Sociale.
Completata l’istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento, precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità del Socio la gravità dell’infrazione e determinando l’eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l’esecuzione.

I provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell’Assemblea Ordinaria, come previsto all’Art.8 del presente Statuto.

Art.13) Il Consiglio viene indetto dal Presidente, quando lo ritenga necessario, con regolare convocazione contenente gli argomenti all’Ordine del Giorno almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di particolare necessità o urgenza il Presidente potrà convocare una riunione straordinaria con preavviso di tre giorni. Il consiglio viene altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, con preavviso di cinque giorni, salvo particolare urgenza con l’indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente, che presiede il Consiglio. In caso di suo impedimento presiede il Vicepresidente e, in ulteriore subordine, il più anziano dei Consiglieri.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, dirige l’attività sportiva, predispone e modifica il regolamento, delibera le spese e gli acquisti.

Art.14) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi, presso il CONI e le Federazioni Sportive di appartenenza e in giudizio, cura la esecuzione delle deliberazioni della assemblea e del Consiglio.

Art.15) L’Assemblea si raduna in data e nel luogo stabilito dal Consiglio, con convocazione scritta contenente l’ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima della data stabilita, anche per via telematica. La convocazione viene anche affissa nella sede sociale.

Essa viene convocata ordinariamente una volta l’anno entro il 31 gennaio per l’approvazione del bilancio consuntivo e di previsione ed in via straordinaria quando il Consiglio lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci effettivi.

Ogni socio può avere solo due deleghe.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di due terzi dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti, il segretario ne redige il verbale, che sottoscrive in unione al Presidente.

Hanno diritto di voto i soci effettivi in regola con il versamento della quota sociale e i nuovi soci iscritti entro il 30 novembre precedente; la votazione è a voto palese, salvo per le nomine delle cariche sociali.

Per l’Assemblea Straordinaria, convocata a seguito di necessità urgenti, valgono le stesse regole dell’Assemblea Ordinaria.

Art.16) Lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche dello Statuto possono essere chiesti per iscritto dalla metà più uno dei soci; il Presidente convocherà entro trenta giorni l’assemblea straordinaria dei soci.

Art.17) Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione, con la nomina dei liquidatori, la liquidazione del patrimonio sociale e la devoluzione dell’eventuale attivo ad enti non lucrativi con finalità analoghe ed in ogni caso, ai soli fini sportivi, sono deliberate dall’assemblea con il voto di almeno tre quarti dei presenti, in proprio e per delega.

Art.18) Alla scadenza di ogni esercizio sociale, i due revisori dei conti nominati dall’assemblea, provvederanno al controllo contabile, redigendo osservazioni scritte che verranno accluse al bilancio da presentare all’assemblea annuale dei soci.

Art.19) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia, del Coni e della Federazione sportiva di appartenenza.

Art.20) Eventuali controversie tra i soci, l’Associazione e i suoi organi sono sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall’Assemblea senza limite temporale di durata.

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